DL anticipi: gli aggiornamenti in materia di locazione breve e locazione turistica

Tutte le novità da conoscere per gestire al meglio il tuo business di affitti brevi

Sono contenuti all’interno del dl anticipi gli aggiornamenti che attendevamo e che governeranno il mondo della locazione breve, delle locazioni per finalità turistica, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale - CIN. 

In questo articolo tutte le informazioni necessarie per essere aggiornato sulle ultime novità e per gestire al meglio la tua  struttura.


1. Il codice identificativo nazionale: cosa è e come ottenerlo


Il primo punto su cui si sofferma la norma è proprio il codice identificativo nazionale - CIN.

Il codice sarà assegnato dal Ministero del Turismo ed è obbligatorio per ogni tipologia di struttura che faccia locazione breve e locazione turistica sia in forma imprenditoriale che famigliare/privata, nonché qualsiasi struttura extralberghiera.

Il CIN verrá assegnato dal Ministero previa presentazione di domanda telematica da parte del titolare dell’immobile. In tale domanda saranno richiesti dati catastali tra le altre informazioni.


Le regioni che hanno già attribuito il codice identificativo alle strutture dovranno ricodificare. Aggiungeranno al codice esistente un ulteriore prefisso, lo attribuiranno alle strutture e lo comunicheranno al Ministero affinché venga inserito nella banca dati nazionale. 


È obbligatorio esporre il CIN fuori dalla struttura e in qualsiasi comunicazione e/o annuncio riguardante la struttura, sia cartaceo che online. 


È obbligatorio per i portali (o chiunque faccia intermediazione) mostrare il CIN delle proprietà. 


2. Nuovi obblighi per la sicurezza delle strutture extralberghiere

In ogni casa, affittacamere, b&b o qualsiasi ulteriore struttura, è obbligatoria la presenza di un rilevatore di monossido  di carbonio e di estintori portatili e a norma di legge (uno ogni 200 metri di superficie).


3. La presentazione della SCIA


Chiunque voglia intraprendere un’attività di locazione breve o locazione turistica nella sua proprietà, in forma imprenditoriale, dovrá preventivamente presentare una SCIA. 

La SCIA dovrà contenere al suo interno già il CIN. Quindi bisognerà prima richiedere quest’ultimo, ottenuto questo, sarà evidente che la struttura abbia tutti i requisiti per svolgere l’attività, quindi potrà fare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 


4. Cosa succede in caso di violazioni? 


Chiunque sia privo di CIN, puó essere punito con una sanzione da 800€  a 8000€ (in base alle dimensioni della struttura).


La mancata esposizione del CIN, come previsto dalla norma, è punita con una multa da 500€ a 5000€  (in base alle dimensioni della struttura) e con la rimozione annuncio irregolare. 


In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, si è suscettibili di una sanzione pecuniaria da 600€ a 6000€. 


In caso di mancanza di SCIA, la sanzione va dai 2000€ ai 10000€  (in base alle dimensioni della struttura). 


5. Qual è l’organo di controllo?


La polizia locale del luogo in cui l’immobile si trova. 

I proventi delle multe restano nelle disponibilità del comune che puó usarli per fini legati al turismo. 


6. Da quando entra in vigore?


La norma entra in vigore al decorrere del 60^ giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che attesterà l’entrata in funzione della banca dati dei CIN e la messa in opera del portale telematico per l’ottenimento dello stesso. 


Obiettivo della norma è quello di cercare di sradicare il mercato abusivo determinando con chiarezza chi lavori rispettando le regole e garantendo sicurezza all’ospite. 

Il settore dell’extralberghiero è cresciuto (e continua a farlo) molto velocemente, per questo si è resa sempre più necessaria una normativa nazionale. Attendiamo che tutto si renda operativo per capire se ci saranno evoluzioni.

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